Viviamo in una Repubblica in cui la legalità a volte sembra qualcosa di astratto e occasionalmente dà anche la percezione di essere anche “ad personam” e inficiata negativamente con pene/sanzioni previste inique o almeno non equiparate all’eventuale danno provocato da chi commette un illecito o reato.
Come riportato nelle ultime ore dalla stampa si sarebbe raggiunto un accordo tra i rappresentanti di Milinkovic e la Juve per il passaggio del laziale alla corte della società bianconera.

Prima di parlare di presunte trasgressioni del regolamento nell’accordo tra il/i rappresentate/i di Milinkovic e la Juve vorremmo ricordare che Kezman, il procuratore ufficiale del giocatore Serbo, avrebbe ricevuto già da molto tempo una offerta di circa 5 milioni di euro da parte della Lazio e che lo stesso aveva risposto a Lotito che ogni decisione sarebbe stata presa al termine dell’impegno ai mondiali di Milinkovic, condizione questa eventualmente disattesa o ripensata se le notizie di stampa corrispondessero al vero.
Usando sempre il condizionale, essendo d’obbligo in assenza di certezze e comunicazioni ufficiali, accordarsi con un calciatore sotto contratto con altra società non è consentito dal regolamento che di seguito riportiamo:
Art. 95 bis delle NOIF che sotto la rubrica “Disciplina della concorrenza” testualmente afferma:
Art. 95 bis Disciplina della concorrenza
1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;
b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;
b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest’ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.
3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva.
Pertanto l’eventuale accordo fatto da Kezma o chi per lui con la Juventus violerebbe l’Art. 95 bis delle NOIF (NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.) essendo Milinkovic sotto contratto con la Lazio fino al 2024 e quindi necessiterebbe di una autorizzazione da parte della società biancoceleste che ci sembra difficile possa averla concessa.
In questo caso la FIGC o l’eventuale organo controllore delegato dovrebbe intervenire ma fino ad oggi Gravina non ha dato segni di vita oppure non sembra ci sia stata una comunicazione ufficiale a proposito
Sempre utilizzando il condizionale, una eventuale trasgressione della norma prevede sanzioni nettamente inferiori ai vantaggi di un affare in cui girano milioni di euro.
Come dire, il rischio in questo caso vale la candela.
Comunque a prescindere da qualsiasi considerazione o azioni, rimangono valide solo le parole di Lotito che qualche giorno fa aveva dichiarato che Milinkovic non è in vendita e come sopra detto gli ha già proposto il rinnovo, nel caso invece il calciatore dovesse manifestare la volontà di andar via la società non lo impedirà ma la cifra da portare a Formello è di 100 milioni di euro.
